Consiglio
Le funzioni del Consiglio dell'Unione della Valconca sono definite nello Statuto e riguardano la determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente e il controllo della sua attuazione.
Competenze
Le funzioni del Consiglio dell'Unione della Valconca sono definite nello Statuto e riguardano la determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente e il controllo della sua attuazione. Di seguito, i principali aspetti:
1. Composizione e Ruolo
- Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni aderenti, eletti dai rispettivi Consigli Comunali.
- Ogni Comune ha diritto a tre consiglieri.
- Le decisioni sono prese con un sistema di voto ponderato, basato su quote fisse e variabili in base alla popolazione.
2. Competenze Principali (Art. 15)
Il Consiglio ha il compito di:
- Determinare l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e verificarne l’attuazione.
- Approvare e modificare lo Statuto dell’Unione.
- Approvare il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.
- Deliberare su atti fondamentali come piani, programmi e regolamenti.
- Autorizzare l’adesione di nuovi Comuni o il recesso di Comuni dall’Unione.
- Approvare le convenzioni con altri enti e regolamentare i servizi associati.
- Approvare l’acquisizione o l’alienazione di beni patrimoniali di particolare rilevanza.
- Eleggere il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente.
- Controllare l’operato della Giunta e del Presidente, verificando che gli obiettivi siano raggiunti.
3. Durata e Rinnovo (Art. 13)
- Il mandato del Consiglio coincide con quello della maggioranza dei Comuni aderenti.
- Se almeno quattro Comuni vanno contemporaneamente alle elezioni amministrative, il Consiglio decade.
- I rappresentanti comunali restano in carica fino alla nomina dei successori.
4. Funzionamento (Art. 14)
- Le modalità di convocazione e discussione sono stabilite da un regolamento.
- La prima convocazione è affidata al Sindaco più anziano tra i membri.
- Il Consiglio può adottare delibere con la presenza di almeno un terzo dei voti assegnati.
5. Decadenza dei Consiglieri (Art. 16)
- Un Consigliere decade se manca senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.
- In caso di decadenza, il Comune di appartenenza nomina un sostituto entro 30 giorni.
Contatti
Sede Principale
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